Diritto alla fruizione dei permessi lavorativi ex Legge 104 del 1992: a quali lavoratori disabili possono essere concessi i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104?
I lavoratori dipendenti, cui sia stata riconosciuta la condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104 del 1992, e in possesso del relativo certificato, possono richiedere i permessi retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 6 della Legge 104 del 1992. Altri certificati di invalidità non sono accettati.
Disabilità: normativa permessi lavorativi per assistenza: qual è la normativa che disciplina i permessi lavorativi per coloro che assistono familiari con handicap grave?
La normativa di riferimento è la Legge 104 del 1992 – legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – che prevede, all’articolo 33 comma 3, le agevolazioni lavorative per i dipendenti pubblici e privati che assistano un familiare con handicap in situazione di gravità.
Permessi legge 104: i permessi previsti dall’articolo 33 della Legge 104 del 1992 devono essere programmati con anticipo? Cosa prevede la normativa a riguardo?
I permessi retribuiti dalla legge 104 devono essere concordati preventivamente con il datore di lavoro al fine di consentire il funzionamento dell’organizzazione e di garantire alla persona disabile il diritto all’assistenza.
Nel comparto pubblico, il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2008 e la Circolare del Dipartimento n. 13 del 2010 prevedono, salvo dimostrate situazioni d’urgenza, la programmazione dei permessi “con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Nel settore privato, l’INPS con la Circolare n. 45 del 2011 stabilisce che il dipendente è tenuto a comunicare ad inizio di ciascun mese, per quanto possibile, la programmazione dei permessi.
Cassa integrazione e permessi Legge 104 del 1992: il lavoratore che fruisce della Legge 104 del 1992, messo in cassa integrazione per un determinato periodo di tempo, può godere dei permessi lavorativi nella misura di tre giorni o tali permessi debbono essere riproporzionati in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa?
I permessi lavorativi previsti dall’art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è in ferie, malattia, mobilità, congedo oppure è disoccupato non può fruire dei permessi in parola. Se il lavoratore è già assente dal lavoro, perché in cassa integrazione, non matura il diritto a fruire del permesso previsto dalla Legge 104 del 1992, in quanto l’assenza dal lavoro non impedisce al lavoratore di prestare assistenza al disabile. Se l’attività lavorativa è limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente, secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 46 del 2008. La posizione del Ministero è chiara: per ogni 10 giorni di effettivo lavoro il richiedente ha diritto a un giorno di permesso. Se la prestazione lavorativa risulta invece svolta per un periodo inferiore a 10 giorni, il soggetto non ha diritto ad alcun giorno di permesso.
Permessi lavorativi Legge 104, residenza del disabile: è possibile usufruire dei permessi lavorativi per assistere un disabile residente a notevole distanza rispetto alla residenza del lavoratore?
Sì, l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, novellando l’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che: “Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in un Comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.
Pertanto, il lavoratore dovrà dimostrare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione del permesso, presso la residenza del disabile, mediante esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea, la cui adeguatezza verrà valutata dall’Amministrazione di riferimento.
Cumulo permessi Legge 104/92 per assistere più disabili: è possibile cumulare i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 del 1992 per assistere più disabili in famiglia?
Sì, è possibile cumulare i permessi per assistere più persone disabili. L’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 119 del 2011, novellando l’articolo 33 della Legge 104 del 1992, stabilisce che “il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Permessi lavorativi 104 e negazione concessione: il datore di lavoro, pubblico o privato, può negare al lavoratore che ne faccia richiesta, i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 del1992?
Si, il datore di lavoro, pubblico o privato, può negare la concessione dei permessi lavorativi 104 nel caso in cui non ricorrano tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Ricevuta l’istanza di fruizione all’agevolazione da parte del dipendente interessato, il datore di lavoro deve verificare l’adeguatezza, la correttezza della documentazione e la ricorrenza dei presupposti legittimanti la concessione e, in base alle risultanze, concede o meno i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge n. 104 del 1992.
Per maggiori informazioni:
INPS – Circolare n. 53 del 29 aprile 2008
INPS – Circolare n. 155 del 2010
Dipartimento Funzione Pubblica – circolare n. 13 del 6 dicembre 2010
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/permessi-lavorativi-104-negazione-concessione